Sez. 1, Ordinanza n. 20959 del 20/06/2026 (Rv. 679264-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Esecuzione del concordato omologato - Accordi di riscadenziamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Modifica del piano - Effetti esdebitativi - Esclusione - Riconoscimento di debito - Ammissione al passivo del fallimento del medesimo debitore - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Se nel corso della fase esecutiva di un concordato preventivo omologato viene raggiunto un accordo avente ad oggetto il riscadenziamento di uno o più crediti, ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall., non v'è luogo ad una modifica del piano concordatario e l'emissione del decreto di cui all'art. 136 l.fall. (con il quale si dà atto della intervenuta esecuzione della proposta concordataria) non produce effetti esdebitativi sul credito oggetto di pattuizione; l'accordo così raggiunto fra il debitore ritornato in bonis ed il suo creditore, sotto la loro responsabilità, contiene tuttavia un riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che può fondare l'ammissione al passivo del fallimento dello stesso debitore, ove successivamente intervenuto.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)