Sez. 1, Sentenza n. 5991 del 09/07/1987 (Rv. 454371 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE - NATURA - IUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE - NATURA - IUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
L'intervento, nel corso del giudizio di legittimità, di una pronuncia della Corte di giustizia della CEE, resa nell'Esercizio dei suoi poteri di interpretazione vincolante di una disposizione dell'ordinamento comunitario, non è qualificabile come "ius superveniens", e non può quindi di per sè giustificare un giudizio di rinvio per nuovi accertamenti in fatto, ove il rapporto dedotto in causa sia soggetto all'applicazione non di detta disposizione, ma di una norma interna, rilevando la suddetta pronuncia solo sotto il profilo del riscontro della compatibilità di tale norma interna con le regole comunitarie. (nella specie, in controversia vertente sulla tassa di sbarco nel porto di Trieste, di cui all'art. 35 della legge 9 febbraio 1963 n. 82, il suddetto principio è stato enunciato in relazione alla sopravvenienza della sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1983, attinente alla compatibilità con la normativa CEE della analoga tassa riproposta dal legislatore nazionale con l'art. 2 del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 117).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 09/02/1963 num. 82 art. 35, Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)