Sez. L, Sentenza n. 8423 del 17/11/1987 (Rv. 455976 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORATORI STAGIONALI NEL SETTORE TURISTICO - PRECEDENZA NELL'AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO LE STESSE AZIENDE DELLO STESSO SETTORE PER L'ASSUNZIONE CON ALTRO CONTRATTO A TERMINE O A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO DEI PREDETTI LAVORATORI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LAVORATORI STAGIONALI NEL SETTORE TURISTICO - PRECEDENZA NELL'AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO LE STESSE AZIENDE DELLO STESSO SETTORE PER L'ASSUNZIONE CON ALTRO CONTRATTO A TERMINE O A TEMPO INDETERMINATO - DIRITTO DEI PREDETTI LAVORATORI - CONDIZIONI.*
Il disposto dell'art. 2 della legge 26 novembre 1979 n. 598 - secondo cui i lavoratori stagionali nel settore turistico, che abbiano prestato attività lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con un nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato - deve essere interpretato nel senso che per l'insorgenza del diritto di precedenza nell'assunzione è sufficiente l'espletamento dell'attività lavorativa in uno o più periodi cadenti nell'arco del triennio suddetto, senza che sia richiesto lo svolgimento dell'attività per tutti i tre anni, né rilevi la complessiva o maggiore anzianità di servizio. (V 5996/87, mass n 454371).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1979 num. 598 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)