Sez. U, Sentenza n. 2683 del 04/05/1981 (Rv. 413451 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RISPETTIVAMENTE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RISPETTIVAMENTE DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO.*
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, alla stregua dei criteri fissati dagli artt 1, 2 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 e non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n 1034 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la ineleggibilita, la decadenza e l'incompatibilita con riferimento alla carica di consigliere comunale, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarita delle medesime, al conteggio ed attribuzione dei voti, e all'osservanza delle Disposizioni riguardanti la vidimazione delle schede votate e all'Esercizio di voto da parte di elettori affetti da grave impedimento. (V 3000/80, mass n 406754; (Conf 770/81, mass n 411247; (Conf 5432/79, mass n 402015).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 41, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)