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Sez. U, Sentenza n. 770 del 07/02/1981 (Rv. 411247 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ERRORI NELLO SCRUTINIO DEI VOTI E NEL CALCOLO DELLE PREFERENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN CANDIDATO DELLA CONSEGUENTE MANCATA PROCLAMAZIONE DELLA PROPRIA ELEZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411247-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ERRORI NELLO SCRUTINIO DEI VOTI E NEL CALCOLO DELLE PREFERENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN CANDIDATO DELLA CONSEGUENTE MANCATA PROCLAMAZIONE DELLA PROPRIA ELEZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la domanda, con la quale il candidato contesta la mancata proclamazione della propria elezione, per pretesi errori nello scrutinio dei voti e nel calcolo delle preferenze investe le operazioni elettorali e si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo, sicche resta devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. (Conf 5432/79, mass n 402015).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)