Sez. U, Sentenza n. 770 del 07/02/1981 (Rv. 411247 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ERRORI NELLO SCRUTINIO DEI VOTI E NEL CALCOLO DELLE PREFERENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN CANDIDATO DELLA CONSEGUENTE MANCATA PROCLAMAZIONE DELLA PROPRIA ELEZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ERRORI NELLO SCRUTINIO DEI VOTI E NEL CALCOLO DELLE PREFERENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DI UN CANDIDATO DELLA CONSEGUENTE MANCATA PROCLAMAZIONE DELLA PROPRIA ELEZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la domanda, con la quale il candidato contesta la mancata proclamazione della propria elezione, per pretesi errori nello scrutinio dei voti e nel calcolo delle preferenze investe le operazioni elettorali e si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo, sicche resta devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. (Conf 5432/79, mass n 402015).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)