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Sez. L, Sentenza n. 12959 del 27/05/2010 (Rv. 613898 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Personale dipendente dell'Agensud transitato ad altra Amministrazione - Art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993 - Diritto alla restituzione dei contributi non più utili ai fini pensionistici - Limiti - Applicabilità al solo personale cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e il 9 febbraio 1995 - Questione di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613898-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di trattamento previdenziale del personale dell'Agensud transitato ad altra Amministrazione, l'art. 14- bis, comma 4, del d.lgs. n. 96 del 1993, aggiunto dall'art. 9 del d.l. n. 32 del 1995, convertito nella legge n. 104 del 1995, che riconosce agli ex dipendenti dell'Agensud la possibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, si applica esclusivamente a favore del personale cessato dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e anteriormente al 9 febbraio 1995, data di entrata in vigore del decreto legge citato, dovendosi escludere - anche alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 219 del 1998 e n. 404 del 2000 - l'irragionevolezza di suddetta limitazione o la sussistenza di una disparità di trattamento, in quanto, nel nostro ordinamento, alla base della contribuzione non vi è necessariamente un principio di corrispettività tra contributi e pensioni ma un dovere di solidarietà ex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati per i quali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale. Né può ritenersi la violazione del principio di uguaglianza, derivando il differente trattamento dei dipendenti considerati dall'art. 14-bis citato rispetto a quelli transitati ad altri ruoli, da una diversità di situazione conseguente alla scelta operata dal dipendente stesso in relazione alle opzioni - dalla cessazione del rapporto con deroga del regime di sospensione pensionistico all'epoca vigente, all'avvio di un nuovo rapporto con definizione del trattamento pregresso, fino alla ricongiunzione dei servizi con riconoscimento di un nuovo inquadramento - offerte dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 14 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/1995 num. 32 art. 9, Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Preleggi art. 12, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)