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Sez. L, Sentenza n. 13382 del 29/10/2001 (Rv. 549883 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Ricongiunzione di più periodi assicurativi - Impossibilità di una utilizzazione dei contributi versati - Diritto alla restituzione - Insussistenza - Eccezione prevista per la sola ipotesi di contribuzione effettuata per periodi coincidenti (art. 6 legge n. 45 del 1990).
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549883-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema di indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale. Ne consegue che, in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, l'assicurato può chiedere il rimborso esclusivamente nel caso in cui la ricongiunzione comporti la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, solo in tal caso essendo prevista - dall'art. 6 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - la restituzione, a richiesta dell'interessato, dei contributi non considerati ai fini della determinazione della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 6, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)