Sez. L, Sentenza n. 227 del 21/01/1985 (Rv. 438453 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE AI "PATRIOTI" EX ART. 10 DEL D.L.LT. N. 518 DEL 1945 - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE AI "PATRIOTI" EX ART. 10 DEL D.L.LT. N. 518 DEL 1945 - ESCLUSIONE.*
La semplice qualifica di "patriota", di cui all'art. 10 del d.l.lt. 21 agosto 1945 n. 518 (Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa), non dà diritto all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni) a favore dei pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati, la quale, avendo carattere di eccezionalità, è insuscettibile di estensione analogica a soggetti diversi da quelli espressamente indicati. (V 1921/80, mass n 405544).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 7, Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 8, Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 9, Decr. Legge Luogoten. 21/08/1945 num. 518 art. 10, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)