Sez. L, Sentenza n. 1921 del 21/03/1980 (Rv. 405544 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 1 della legge 24 maggio 1970 n 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), per il quale i benefici da tale legge previsti si applicano ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, la predetta legge si applica soltanto a coloro che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace ed alle categorie che ad essi con apposite leggi hanno ottenuto una specifica parificazione, ma non a tutti i profughi indistintamente, come agli italiani costretti a stabilirsi in Italia a seguito di eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, bensi dai nuovi assetti politici emersi in vari stati dalla fine del conflitto fino ad oggi. Pertanto i profughi ed i rimpatriati dalla Libia dopo l'agosto 1969 possono essere ammessi a fruire della legislazione speciale vigente per i profughi e rimpatriati, ma non dei benefici della legislazione, relativa agli ex combattenti ed assimilati approntata dalla legge n 336 del 1970. (V 5211/79, mass n 401818; (V 492/77, mass n 384043).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 CORTE COST., DPR 04/07/1956 num. 1117, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)