Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 22/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218921 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE | Inesatta indicazione del luogo di comparizione - Conseguenze: nullità del procedimento - Fondamento - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE
L'inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l'interessato viene citato a giudizio, del luogo di celebrazione dell'udienza, determina una nullità assoluta del procedimento, in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparizione impedisce all'interessato medesimo l'intervento e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione. (Nella specie l'avviso di udienza indicava come luogo di comparizione la sezione distaccata di Verona del tribunale di sorveglianza di Venezia, mentre l'udienza si era svolta in Venezia, in assenza del condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)