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Sez. 3, Sentenza n. 23274 del 30/04/2015 Ud. (dep. 29/05/2015) Rv. 263828 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Prosecuzione del giudizio dalla "sede distaccata" a quella "centrale" del Tribunale - Lettura in udienza dell'ordinanza di rinvio del processo - Comunicazione personale all'imputato contumace dell'avviso di data e luogo di prosecuzione del processo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263828-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato, già ritualmente dichiarato contumace, l'avviso del rinvio del processo con indicazione della data e del luogo di prosecuzione del giudizio, neanche quando questo si "trasferisce" dalla "sede distaccata", soppressa ex art. 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, a quella "centrale" del tribunale, se l'ordinanza che dispone il rinvio è stata letta in udienza, in quanto l'imputato contumace è rappresentato dal difensore ad ogni effetto consentito dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)