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Sez. 2, Sentenza n. 6959 del 20/12/1988 (Rv. 461162 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESSENZIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461162-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESSENZIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Il termine per l'adempimento, indicato nel contratto, deve ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalla volontà manifestata dalle parti con le espressioni adoperate anche se senza l'uso di formule solenni, ovvero dalla natura o dall'oggetto del contratto la cui utilità economica avuta presente dalle parti sarebbe perduta per effetto del decorso del termine pattuito. (V 1629/87, mass n 451035; (V 1340/87, mass n 450817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)