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Sez. 2, Sentenza n. 1340 del 09/02/1987 (Rv. 450817 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450817-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 cod. civ., solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; e la relativa indagine, da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (V 1193/84, mass n 433336; (V 3823/83, mass n 428738; (Conf 367/79, mass n 396465; (Conf 1734/78, mass n 391146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)