Sez. 3, Sentenza n. 3675 del 06/06/1981 (Rv. 414307 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE A SPESE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DALL'EVENTO DANNOSO - DEBITO RISARCITORIO DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE A SPESE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DALL'EVENTO DANNOSO - DEBITO RISARCITORIO DELL'AUTORE DEL DANNO - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore per l'ipotesi che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento dannoso e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta. (Conf 927/81, mass n 411450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)