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Sez. 3, Sentenza n. 927 del 14/02/1981 (Rv. 411450 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE A SPESE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DA UN FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELLO AUTORE DELL'ILLECITO - DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME SBORSATE DAL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1981-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411450-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE A SPESE DEL DANNEGGIATO DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DA UN FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELLO AUTORE DELL'ILLECITO - DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME SBORSATE DAL DANNEGGIATO.*

Qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate da un fatto illecito, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, quindi, le somme erogate dal danneggiato sono suscettibili di rivalutazione - ai fini della reintegrazione del suo patrimonio - in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta, verificatosi tra il momento della erogazione dei singoli importi e quello della liquidazione del danno. (Conf 1553/80, mass n 405123; (Conf 5092/79, mass n 401739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)