Sez. 2, Sentenza n. 320 del 03/02/1967 (Rv. 326162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - INCIDENZA DEL RISCHIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - INCIDENZA DEL RISCHIO.*
Il criterio distintivo tra il contratto di locazione d'opera e quello di lavoro subordinato consiste nel fatto che, nel secondo, il lavoratore e estraneo al rischio economico dell'impresa, mentre nel primo la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato e fatta con rischio economico a carico della parte obbligata al risultato. (Cfr. 1989-65, 3093-62, 1918-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)