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Sez. 2, Sentenza n. 320 del 03/02/1967 (Rv. 326162 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - INCIDENZA DEL RISCHIO.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326162-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - INCIDENZA DEL RISCHIO.*

Il criterio distintivo tra il contratto di locazione d'opera e quello di lavoro subordinato consiste nel fatto che, nel secondo, il lavoratore e estraneo al rischio economico dell'impresa, mentre nel primo la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato e fatta con rischio economico a carico della parte obbligata al risultato. (Cfr. 1989-65, 3093-62, 1918-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)