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Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 24/06/1968 (Rv. 334292 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334292-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI.*

Il criterio differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato a domicilio risiede nel fatto che, mentre, nel primo, oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzativa, che il prestatore si impegna a fornire, con i mezzi che crede piu opportuni ed a proprio rischio, nel secondo, invece, e oggetto della prestazione l'energia lavorativa che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'imprenditore, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro. (Conf. 2075-67, massima n. 329174 2957-66, massima n. 325566 V. Anche 844-68, massima n. 332148 320-67, massima n. 326162).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)