Sez. 2, Sentenza n. 272 del 05/02/1972 (Rv. 356104 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - IMPROPONIBILITA DI AZIONI SECONDO LE FORME DELLA PROCEDURA ORDINARIA - TASSATIVITA DEL PRINCIPIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - IMPROPONIBILITA DI AZIONI SECONDO LE FORME DELLA PROCEDURA ORDINARIA - TASSATIVITA DEL PRINCIPIO.*
Il principio dell'improponibilita contro l'imprenditore dichiarato fallito di azioni secondo le forme della procedura ordinaria deve essere applicato in tutto il suo vigore in materia di liquidazione coatta amministrativa, la quale e preordinata alla soppressione dell'ente con finalita d'ordine pubblicistico e non prevede (salvo il caso di cui all'art 214 legge fallimentare) una possibile restitutio in bonis dell'ente medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 214, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)