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Sez. 1, Sentenza n. 16494 del 27/09/2012 (Rv. 624103 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa di società - Audizione degli amministratori nella formazione dello stato passivo - Obbligo del commissario liquidatore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624103-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nella liquidazione coatta amministrativa della società non trova applicazione l'art. 209, secondo comma, legge fall., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 1987, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che gli amministratori della società soggetta ad amministrazione straordinaria siano sentiti ai fini della formazione dello stato passivo. Invero, nella liquidazione coatta amministrativa della società, procedimento finalizzato alla soppressione dell'ente, trova applicazione l'art. 200 legge fall., per cui, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, "cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo", norma evidentemente inapplicabile all'amministrazione straordinaria, che ha natura conservativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)