Sez. U, Sentenza n. 5256 del 18/10/1984 (Rv. 436986 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL PUBBLICO DIPENDENTE FONDATA SUL PREGIUDIZIO ECONOMICO DERIVATO DAL MANCATO TRASFERIMENTO RICHIESTO IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL PUBBLICO DIPENDENTE FONDATA SUL PREGIUDIZIO ECONOMICO DERIVATO DAL MANCATO TRASFERIMENTO RICHIESTO IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITÀ.*
Da parte del dipendente pubblico (nella specie, insegnante presso istituto tecnico-commerciale), il quale, aspirando al trasferimento in una diversa Sede, abbia ottenuto l'annullamento in Sede amministrativa del provvedimento di assegnazione di altri a detta Sede, deve negarsi l'esperibilità di Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, in relazione al pregiudizio economico che assuma di aver subito per quel mancato trasferimento, dato che ricorre un'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, considerando che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, dichiarata nella Sede competente, può essere fonte di pretese risarcitorie solo quando il provvedimento medesimo abbia inciso su un'originaria posizione di diritto soggettivo, non ravvisabile con riguardo alle aspettative di un impiegato in ordine alla sua destinazione o trasferimento. (V 2491/83, mass n 427352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)