Sez. U, Sentenza n. 2491 del 08/04/1983 (Rv. 427352 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER ILLEGITTIMITÀ DI ATTI INERENTI ALL'ASSEGNAZIONE O TRASFERIMENTO PRESSO UNA DETERMINATA SEDE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - AZIONE PER CONSEGUIRE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO, LA MAGGIORE RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA OVE NON FOSSERO STATI ADOTTATI DETTI ATTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER ILLEGITTIMITÀ DI ATTI INERENTI ALL'ASSEGNAZIONE O TRASFERIMENTO PRESSO UNA DETERMINATA SEDE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - AZIONE PER CONSEGUIRE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO, LA MAGGIORE RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA OVE NON FOSSERO STATI ADOTTATI DETTI ATTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il pubblico dipendente, il quale abbia ottenuto in Sede amministrativa l'annullamento per illegittimità di Atti inerenti all'assegnazione o trasferimento presso una determinata Sede, non può agire davanti al giudice ordinario per conseguire, a titolo di risarcimento del danno, la maggior retribuzione che gli sarebbe spettata ove non fossero stati adottati quegli Atti, nonché il rimborso delle spese affrontate per raggiungere detta Sede e per far valere l'illegittimità degli Atti medesimi, atteso che la pretesa relativa alle retribuzioni, ancorché prospettata come risarcitoria, investe diritti scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, come tali devoluti alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre quella ulteriore è improponibile per difetto assoluto di giurisdizione, stante la non configurabilità di una posizione di diritto soggettivo, e, quindi, di un'Azione di risarcimento del danno, con riguardo ad Atti amministrativi illegittimi per violazione di norme di Azione, quali quelli adottati in materia di assegnazioni e trasferimenti di sedi di pubblici dipendenti. (V 947/81, mass n 411471; (V 616/79, mass n 396761; (V 5066/78, mass n 394830; (V 1419/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)