Sez. 2, Sentenza n. 2786 del 18/11/1967 (Rv. 330343 - 01)
FALLIMENTO - CHIUSURA - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL PATRIMONIO AL FALLITO E RIACQUISTO DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE IN ORDINE AI RAPPORTI COMPRESI NEL FALLIMENTO.*
FALLIMENTO - CHIUSURA - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL PATRIMONIO AL FALLITO E RIACQUISTO DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE IN ORDINE AI RAPPORTI COMPRESI NEL FALLIMENTO.*
Chiuso il fallimento per liquidazione o per concordato, cessa lo spossessamento e il debitore ha diritto alla restituzione del patrimonio nello stato in cui si trova. Come conseguenza della cessazione dello spossessamento si ha la perdita della legittimazione processuale attiva e passiva da parte del curatore in ordine ai rapporti compresi nel fallimento ed il riacquisto della legittimazione medesima da parte del debitore ex-fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)