Sez. 3, Sentenza n. 784 del 18/03/1971 (Rv. 350611 - 01)
FALLIMENTO - CHIUSURA - COMPETENZA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RIACQUISTO DA PARTE DEL FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - CESSAZIONE - SEQUESTRO CONCESSO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - GIUDIZIO PER LA CONVALIDA ED IL MERITO - COMPETENZA DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA.*
FALLIMENTO - CHIUSURA - COMPETENZA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RIACQUISTO DA PARTE DEL FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - CESSAZIONE - SEQUESTRO CONCESSO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - GIUDIZIO PER LA CONVALIDA ED IL MERITO - COMPETENZA DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA.*
Per effetto della dichiarata chiusura del fallimento gli organi ad esso preposti cessano di esistere ed il fallito riacquista, con l'amministrazione e la disponibilita del suo patrimonio, anche la sua legittimazione processuale. In conseguenza, non trova piu applicazione la speciale Competenza prevista dall'art 24 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) per le azioni che derivano dal fallimento e pertanto il giudizio di convalida e di merito, relativo ad un sequestro disposto in pendenza della procedura concorsuale, va devoluto alla cognizione del giudice competente secondo le regole ordinarie del cod proc civ. (V 2786'67, mass n 330343).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)