Sez. L, Sentenza n. 10133 del 17/10/1990 (Rv. 469469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SPETTANZA DEL LAVORATORE QUANTIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DI UNA COMPONENTE ACCESSORIA NELLA BASE DI CALCOLO - (ES. PREMIO DI PRODUZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI AZIENDE TIPOGRAFICHE) - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SPETTANZA DEL LAVORATORE QUANTIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - INCLUSIONE DI UNA COMPONENTE ACCESSORIA NELLA BASE DI CALCOLO - (ES. PREMIO DI PRODUZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI AZIENDE TIPOGRAFICHE) - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Qualora una determinata spettanza del lavoratore subordinato debba essere quantificata con riferimento alla retribuzione, l'inclusione, nella relativa base di calcolo, di una determinata componente accessoria della retribuzione medesima, quale il premio di produzione in favore dei dipendenti di aziende tipografiche, deve essere riconosciuta in presenza di una disposizione di legge, come quella dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), che, con riguardo al compenso per le festività infrasettimanali, richiama la normale retribuzione di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In difetto, detta inclusione postula un'espressa previsione della normativa contrattuale, mentre non è sufficiente un mero silenzio in proposito, non essendo ravvisabile un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini indicati. (Conf 1608/89, mass n 462391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)