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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 501 del 1995

Decisione
decisa il 1995-11-23, depositata il 1995-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:501
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21902

  • Possesso (in genere)
  • Procedimento possessorio
  • Fase interdittale
  • Procedimento cautelare
  • Sent. n. 253 del 1994
  • Estensione della reclamabilità ai provvedimenti di rigetto
  • Reclamabiltà dell'ordinanza di rigetto della domanda di interdetto possessorio
  • Asserita esclusione
  • Preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
  • Ampiezza del rinvio, operato dall'art. 703 c.p.c., alla disciplina del procedimento cautelare uniforme
  • Piena compatibilità applicativa col procedimento possessorio
  • Reclamabilità della ordinanza di rigetto
  • Infondatezza.
Leggi la massima
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui la norma, come integrata dalla sent. n. 253 del 1994 - che ha colpito l'esclusione del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare -, tuttora escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto della domanda di interdetto possessorio: infatti, una volta che, in forza del richiamo alla disciplina generale del procedimento cautelare ex "art. 669 - bis ss." operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c., si ritenga applicabile al procedimento possessorio anche l'art. 669 - terdecies, il rinvio vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma, come risultante a seguito di quella sentenza additiva, in assenza di espresse riserve e non sussistendo alcuna incompatibilità applicativa, ove si consideri che il rigetto della domanda comporta maggior rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio per un ricorrente in possessorio. - S. n. 253/1994 richiamata nel testo. red.: A. Greco

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal Tribunale di Lanusei, sul reclamo proposto da Chillotti Angela nei confronti di Chillotti Antonio, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento pretorile di rigetto della tutela possessoria, il Tribunale di Lanusei ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1994, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'interdetto possessorio. Premette il giudice a quo che parte della giurisprudenza e della dottrina esclude la reclamabilità dei provvedimenti possessori interdittali, in quanto nega l'applicabilità ai procedimenti possessori degli artt. 669-ter, quater, septies, octies e terdecies cod. proc. civ., sulla base di una restrittiva lettura dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ. Il remittente dichiara peraltro di aderire all'opposto orientamento - che tale reclamabilità viceversa ammette - in ragione delle incongruenze e delle lacune nel dettato normativo, alle quali condurrebbe la tesi di cui sopra. In particolare sembra al Tribunale condivisibile l'opzione interpretativa che seleziona, tra le norme richiamate dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., solo quelle compatibili con la peculiare funzione dei provvedimenti possessori, ritenendo applicabili soltanto queste. Secondo tale ricostruzione, sarebbe perciò esclusa l'applicabilità degli artt. 669-octies e novies cod. proc. civ., mentre sarebbe da ammettere la reclamabilità al Collegio dei provvedimenti concessivi della richiesta tutela. Tuttavia, poiché questa Corte, con sentenza n. 253 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza che ha rigettato il provvedimento cautelare, e poiché la tutela possessoria è diversa, quanto a natura e funzione, da quella cautelare, dal momento che ha ad oggetto una situazione fattuale e non già una posizione giuridica soggettiva, e difetta altresì del caratteristico connotato di strumentalità, il giudice a quo esclude che la citata sentenza possa essere estesa in via analogica agli esiti del procedimento possessorio. Ne conseguirebbe un difetto di tutela del ricorrente in possessorio che si sia visto rigettare la domanda. Varrebbero a tal proposito le stesse considerazioni a suo tempo svolte da questa Corte sull'eguaglianza delle parti nel processo civile: anche nel procedimento introdotto dalle domande di reintegrazione o manutenzione le parti si collocano in posizioni simmetricamente equivalenti nei confronti dell'ordinamento, onde la previsione di un reclamo secundum eventum litis si risolverebbe in una compressione del principio di parità di trattamento e della garanzia ex art. 24 della Costituzione.
punto 1
Il Tribunale di Lanusei, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui tale norma, come integrata dalla sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, tuttora escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di provvedimento possessorio.
punto 2
La questione è infondata. Nella premessa del ragionamento del Tribunale remittente si annida evidente un paralogismo: il giudice a quo s'interroga sulla portata e l'ampiezza della pronuncia n. 253 del 1994 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. "nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare". E - osservato che "nella motivazione della sentenza non pare rinvenibile alcun riferimento, neppure indiretto, al procedimento possessorio e che il dictum della Corte costituzionale non è assoggettabile ad interpretazioni estensive o analogiche" - esclude che la pronuncia stessa sia riferibile anche ai provvedimenti possessori, i quali per opinione pressoché unanime non hanno "natura e funzione cautelare". Di qui il sospetto d'incostituzionalità "dell'art. 669-terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento possessorio", atteso che valgono anche con riguardo al procedimento possessorio le stesse considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nel pervenire alla pronuncia additiva contenuta nella sentenza n. 253 del 1995. Ora, è evidente che - una volta superati i dubbi sulla reclamabilità dei provvedimenti possessori interdittali, attraverso una corretta interpretazione del sistema normativo quale esso si presenta dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, e una volta quindi ritenuto applicabile nella specie, per via del richiamo operato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., anche l'art. 669-terdecies - la norma in questo contenuta non può non avere la stessa portata risultante dalla pronuncia additiva sopra indicata. Questa Corte, invero, si è riferita alla "domanda di provvedimento cautelare", esclusivamente perché l'impugnata disposizione riguardava (e riguarda) proprio tale tipo di provvedimento. Ma è evidente che il rinvio da parte del legislatore, così come descritto nella stessa prospettazione del giudice a quo, vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma oggetto del rinvio medesimo, in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità applicative. Incompatibilità, che il medesimo giudice remittente viene ad escludere quando - per motivare la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale - a ragione nega che "la diversità di disciplina normativa circa la possibilità di impugnazione, ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., dei provvedimenti negativi in materia cautelare e di quelli in materia possessoria sia giustificabile sulla base della diversità delle situazioni dedotte in giudizio". Si può aggiungere che, antecedentemente alla pronuncia di questa Corte, parte della dottrina addirittura motivava la tesi della non applicabilità dell'art. 669-terdecies all'interdetto possessorio, proprio col rilievo che questa norma escludeva la reclamabilità del diniego del provvedimento; ritenendo che le ragioni adducibili a fondamento di tale scelta legislativa in relazione ai procedimenti cautelari non fossero valide in materia possessoria, dove più impellente era considerata la necessità d'estendere il reclamo anche al provvedimento di rigetto della domanda, in quanto maggiore era il rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio del ricorrente in possessorio che tale domanda si fosse vista respingere. Chiaro essendo allora che il reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali - ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 669-terdecies - è proponibile nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare, non ha ragion d'essere il sospetto di illegittimità costituzionale prospettato dal remittente con riguardo a detta disposizione così come integrata dalla pronuncia di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lanusei, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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