Sez. 1, Sentenza n. 434 del 14/02/1966 (Rv. 320860 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO POSITIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO POSITIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Ove il fallimento del medesimo imprenditore venga dichiarato da due tribunali, il conflitto positivo determinatosi puo essere eliminato soltanto ad istanza di parte, e non pure col regolamento di Competenza d'ufficio, che puo essere richiesto esclusivamente per risolvere conflitti negativi. -nella specie e stato dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio - che il primo dei tribunali in conflitto aveva richiesto, con ordinanza coeva alla sentenza di rigetto dell'opposizione, esperita dal curatore nominato dal secondo tribunale - ed e stata, tuttavia, accolta l'istanza di regolamento, che il curatore del fallimento dichiarato dal primo tribunale aveva proposto avverso la sentenza, con la quale, il secondo tribunale aveva, a sua volta, rigettata la rispettiva opposizione basata unicamente sul difetto di Competenza-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)