Sez. 1, Sentenza n. 848 del 25/03/1971 (Rv. 350706 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - POSITIVO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - POSITIVO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Nel caso di conflitto positivo di Competenza fra due tribunali, ciascuno dei quali ha dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore e ammissibile il regolamento di Competenza d'ufficio, sia perche la particolare funzione della procedura concorsuale e la speciale situazione che si crea con la gestione fallimentare escludono che possano coesistere due fallimenti riguardanti lo stesso soggetto, sia perche ben puo essere proposta di ufficio la richiesta di regolamento anche se non si verifica appieno la fattispecie che dall'art 45 cod proc civ e regolata in relazione al processo ordinario di cognizione. (Conf 2781'67, mass n 330334' 832'67, mass n 326943' 1229'66, mass n 322468' contra 434'66, mass n 320860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)