Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 07/09/1970 (Rv. 346889 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - NOZIONE - DISCIPLINA - NORME SULLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - APPLICABILITA - VENDITA IMMOBILIARE - OFFERTA REALE FATTA AD UNO SOLO DEI CREDITORÌ VENDITORI - VALIDITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - NOZIONE - DISCIPLINA - NORME SULLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - APPLICABILITA - VENDITA IMMOBILIARE - OFFERTA REALE FATTA AD UNO SOLO DEI CREDITORÌ VENDITORI - VALIDITA.*
L'obbligazione e indivisibile non solo quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che per sua natura non e suscettibile di divisione, ma anche quando e stata considerata (in base all'insindacabile accertamento dei giudici di merito) indivisibile dalle parti contraenti. Poiche le obbligazioni, oggettivamente o soggettivamente indivisibili, sono regolate dalle norme relative, alle obbligazioni solidali, ne consegue che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori (purche non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale) ed il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori. Del pari, anche in caso di vendita immobiliare, l'offerta reale fatta ad uno solo dei creditorì venditori, essendo questi tutti legittimati ad esigere l'intera prestazione, e da ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1319, Cod. Civ. art. 1208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)