Sez. 3, Sentenza n. 4793 del 13/07/1983 (Rv. 429683 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INDIVISIBILITÀ O DIVISIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INDIVISIBILITÀ O DIVISIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione del contratto condotta sulla base di una corretta esegesi del processo di formazione e di manifestazione della volontà delle parti, l'accertamento, in generale, sull'effettiva natura e portata delle condizioni contrattuali e quello, in particolare, sulla indivisibilità o meno dell'obbligazione assunta, per effetto della comune volontà dei contraenti, costituiscono apprezzamenti di fatto incensurabili in Sede di legittimità. (V 1236/70, mass n 346889).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)