Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4021 del 12/02/2019 (Rv. 653062 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Attribuzione d’ufficio rendita catastale - Effetti fiscali - Retroattività - Immobili già dichiarati a fini ICI - Inapplicabilità art. 1 comma 337 l. n. 311 del 2004 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
Gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite a seguito della mancata risposta alla richiesta del comune, notificata ex art. 1 commi 336 l. n. 311 del 2004, retroagiscono, ai sensi del comma 337, a decorrere, alternativamente, dal 1°gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, o, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune in tutti i casi in cui l'immobile non risulti dichiarato in catasto, a nulla rilevando, ai fini dell'applicabilità della suddetta deroga alle disposizioni generali, che si tratti di immobile già dichiarato ai fini ICI.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)