Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13483 del 18/05/2019 (Rv. 654236 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | IMU - Aggiornamento catastale - Omessa indicazione temporale - Effetti fiscali - Entrata in vigore della legge da applicare - Esclusione - Decorrenza dall'anno di notifica della richiesta comunale - Art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004 - Applicazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di IMU, laddove la richiesta di aggiornamento catastale di un immobile sia priva dell'indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, la variazione produce effetti fiscali non dalla data di entrata in vigore della disposizione da applicare (nella specie, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005), bensì a decorrere dal primo gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 337, della l. n. 311 del 2004.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)