Sez. 2, Sentenza n. 10253 del 20/10/1997 (Rv. 509017 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI | Atti di acquisto a titolo originario - Necessità dell'autorizzazione - Insussistenza.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI
Le disposizioni degli artt. 9 e 10 della legge n. 848 del 1929, che, a pena di nullità, vietano agli enti di culto ed agli istituti ecclesiastici di acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa, si riferiscono solo agli acquisti per atto negoziale e non anche ai modi di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione, che non possono essere previamente autorizzati e che resterebbero, altrimenti, sostanzialmente impediti agli enti ecclesiastici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)