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Sez. 2, Sentenza n. 10253 del 20/10/1997 (Rv. 509017 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI | Atti di acquisto a titolo originario - Necessità dell'autorizzazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509017-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI

Le disposizioni degli artt. 9 e 10 della legge n. 848 del 1929, che, a pena di nullità, vietano agli enti di culto ed agli istituti ecclesiastici di acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa, si riferiscono solo agli acquisti per atto negoziale e non anche ai modi di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione, che non possono essere previamente autorizzati e che resterebbero, altrimenti, sostanzialmente impediti agli enti ecclesiastici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)