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Sez. 2, Sentenza n. 810 del 24/01/1992 (Rv. 475431 - 01)

Religione culti e chiese - Chiesa Cattolica, Città del Vaticano - Enti ecclesiastici - Autorizzazione - In genere | Autorizzazione prevista dagli artt. 9 e 11 della L. n. 848 del 1929 - Natura - Condizione legale di efficacia - Configurabilità - Operatività "ex tunc".
Stato
decisa il 1992-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475431-01

Religione culti e chiese - Chiesa Cattolica, Città del Vaticano - Enti ecclesiastici - Autorizzazione - In genere

L'autorizzazione prevista dagli artt. 9 e 11 della Legge 27 maggio 1929 n. 848 ("disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto") non è requisito di validità, con conseguente nullità dell'accettazione se manifestata in difetto di essa, bensi una condizione legale di efficacia che quando sopravvenga opera "ex tunc", al pari dell' autorizzazione governativa prevista per le persone giuridiche private dall'art. 17 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)