Sez. 1, Sentenza n. 4938 del 29/11/1985 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172980 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CONCORSO NEI SINGOLI REATI COMMESSI DA UNA BANDA ARMATA - REQUISITO DELL'APPARTENENZA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI AUTORI - NECESSITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CONCORSO NEI SINGOLI REATI COMMESSI DA UNA BANDA ARMATA - REQUISITO DELL'APPARTENENZA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI AUTORI - NECESSITÀ.*
In tema di reati commessi da appartenenti ad associazioni criminose, l'attribuzione indistinta ai componenti di una banda armata di tutti i reati commessi o rivendicanti dai rispettivi nuclei di appartenenza si risolve in assenza di specifica individuazione dei singoli autori, in una presunzione di responsabilità, estranea all'ordinamento giuridico e quindi illegittima. Infatti, per la sussistenza del dolo di partecipazione non basta esser meramente consapevoli di concorrere all'altrui attività criminosa, ma è necessario un apporto personale e volontario alla realizzazione del fatto, che può concretarsi anche in un contributo psicologico, purché determinante nella commissione del reato, a nulla rilevando che il preteso concorrente risulti, eventualmente investito di poteri deliberativi in ordine alla attività dell'associazione criminosa. (Conf mass n 171701).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)