Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 14/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171701 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - NEI SINGOLI REATI COMMESSI DA UNA BANDA ARMATA - RESPONSABILITÀ PENALE CORRELATA AL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA POSTA IN ESSERE ED EVENTO REALIZZATO.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - NEI SINGOLI REATI COMMESSI DA UNA BANDA ARMATA - RESPONSABILITÀ PENALE CORRELATA AL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA POSTA IN ESSERE ED EVENTO REALIZZATO.*
Pur essendo il delitto di banda armata finalizzato alla commissione di almeno uno dei reati indicati dall'art. 302 cod. pen., cosicché dal dirigente - organizzatore della banda armata a colui che coscientemente vi partecipa si costituisce un vincolo caratterizzato dalla comune volontà di realizzare il fine perseguito, il problema relativo al concorso di persone nei singoli reati commessi dalla organizzazione criminosa deve essere risolto in piena aderenza ai principi generali sul concorso di persone nel reato, nel senso che per quanto attiene alla esenzione di ogni singola Azione criminosa la responsabilità penale deve essere correlata, al rapporto di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento realizzato, non potendo questo essere desunto dalla semplice attività di organizzazione di un particolare settore se questa è risultata estranea al delitto attribuito o se non ha avuto alcuna parte nella opera di rafforzamento di un proposito criminoso deliberato e attuato da soggetti diversi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)