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Sez. L, Sentenza n. 1645 del 05/03/1983 (Rv. 426485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - DEROGA CONTRATTUALE AL PRINCIPIO DELLA CORRISPETTIVITÀ - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1983-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - DEROGA CONTRATTUALE AL PRINCIPIO DELLA CORRISPETTIVITÀ - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Le parti, nella libera Determinazione della volontà contrattuale, possono prevedere che la tredicesima mensilità resti indifferente a tutte o ad alcune qualificate sospensioni dell'attività lavorativa, che dipendano dalla unilaterale Determinazione del prestatore, come avviene nel caso di adesione ad astensioni collettive dal lavoro. Una tale previsione di deroga al principio della corrispettività (art. 2110 cod. civ.) deve risultare dall'interpretazione della disposizione contrattuale da parte del giudice del merito, chiamato ad applicarla, attraverso una motivazione congrua, non illogica e rispettosa dei canoni posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., sì da far apparire chiara la volontà delle parti di non decurtare la tredicesima in caso di mancata prestazione del lavoro (nella specie per sciopero). (la S.C. ha enunciato il principio con riguardo all'interpretazione, ritenuta censurabile, dell'art. 18 del C.C.n.L. 4 maggio 1976). (V 1488/82, mass n 419307; (V 502/81, mass n 410980).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 04/05/1976 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)