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Sez. L, Sentenza n. 1488 del 09/03/1982 (Rv. 419307 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA - CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA RELATIVA PREVEDENTE LA CONCESSIONE AD OGNI LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE AL LAVORATORE IN SCIOPERO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419307-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA - CLAUSOLA CONTRATTUALE COLLETTIVA RELATIVA PREVEDENTE LA CONCESSIONE AD OGNI LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE AL LAVORATORE IN SCIOPERO - CONDIZIONI.*

Nell'interpretazione della clausola di un contratto collettivo (nella specie, C.C.n.L. per i metalmeccanici, privati, 8 gennaio 1970) che preveda la concessione della gratifica natalizia ad ogni "lavoratore considerato in servizio", il giudice del merito, ai fini del riconoscimento di tale indennità al lavoratore in sciopero, è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per le quali ritenga che detto lavoratore, nonostante la sua inattività, debba tuttavia considerarsi in servizio alla stessa stregua dei lavoratori per i quali si verifichino casi di sospensione non volontaria, e perciò retribuita, della prestazione lavorativa. (V 502/81, mass n 410890).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)