Sez. 4, Sentenza n. 2123 del 14/09/1996 Cc. (dep. 20/09/1996) Rv. 205573 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Inefficacia per decorso del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. - Eccezione - Rigetto - Ordinanza - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato sul punto - Errori di diritto - Nullità insanabili - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
La mancata proposizione dell'impugnazione avverso il rigetto di un'eccezione attinente all'efficacia della misura cautelare applicata determina l'immutabilità della decisione, ancorché affetta da errori di diritto o viziata da nullità insanabili e rilevabili d'ufficio (fattispecie in cui non era stata impugnata l'ordinanza del G.I.P. con cui veniva rigettata l'istanza di scarcerazione per decorso del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., sul presupposto dell'inapplicabilità di tale norma - di portata generale - all'ipotesi di declaratoria d'incompetenza pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)