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Sez. 2, Sentenza n. 1712 del 28/03/1995 Cc. (dep. 24/04/1995) Rv. 201609 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Nullità non eccepita con ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame - Formazione del giudicato sul punto - Legittimità - Fattispecie in tema di decisione adottata dal Tribunale della Libertà oltre il decimo giorno dal ricevimento degli atti.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201609-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

La mancata proposizione in sede di ricorso per cassazione di una eccezione sulla quale il Tribunale del riesame si sia pronunziato respingendo l'istanza difensiva determina il formarsi di una preclusione processuale e la decisione adottata diviene immutabile ancorché affetta da errori o viziata da precedenti nullità assolute e rilevabili di ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata respinta la richiesta di nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un provvedimento cautelare sebbene tale decisione fosse stata oggettivamente assunta oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti, dal momento che tale nullità non era stata eccepita in sede di gravame contro la decisione del tribunale del riesame, ma solo in sede di udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)