Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14842 del 15/07/2015 (Rv. 636193 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di adottabilità - Accertamento del tribunale per i minorenni - Contestuale pendenza di un procedimento di separazione personale dei coniugi - Sospensione necessaria - Esclusione - Rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due procedimenti - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di adozione di minori, la pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi non giustifica la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità, instaurato, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), innanzi al tribunale per i minorenni, per carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti, atteso che l'accertamento dello stato di abbandono e di adottabilità, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave pericolo per la propria crescita determinato dall'abbandono dei genitori, ha una portata molto più ampia delle decisioni sull'affidamento assunte al fine di risolvere il conflitto genitoriale, anche quando possano sfociare in misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale o nell'affidamento a terzi.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 183, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)