Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1349 del 26/01/2015 (Rv. 633988 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. - Interpretazione - Procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. proc. civ. - Competenza generale del tribunale per i minorenni - Richiesta di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale - Deroga a favore del tribunale ordinario o della corte d'appello - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
L'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)