diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 19/02/1999 (Rv. 523381 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI | Azione esecutiva individuale - Inizio o prosecuzione da parte di istituto di credito fondiario - Partecipazione di questo alla distribuzione della somma ricavata - Preventiva insinuazione al passivo fallimentare - Necessità - Esclusione - Crediti insinuati - Prevalenza su quello dell'istituto mutuante - Dimostrazione - Onere del curatore.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523381-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI

Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data di entrata in vigore della legge n.175 del 1991, abrogata solo a far data dal 1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al d.P.R. n. 385 del 1993 - ed il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal predetto R.D. del 1905 - non è necessario che, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, l'istituto creditore si sia previamente insinuato al passivo fallimentare, in quanto, proseguendo l'esecuzione individuale anche dopo la vendita dell'immobile pignorato, alla distribuzione del ricavato devono applicarsi le regole proprie di tale forma di esecuzione (art. 42 T.U. n. 646 del 1905, fatto salvo dall'art. 51 legge fall.), con la conseguenza che incombe al curatore del fallimento del debitore - in sede di esame del progetto di distribuzione o nella fase di contestazione dello stesso - dimostrare che i crediti insinuati prevalgono, in tutto o in parte, in ragione del grado della loro prelazione, su quello dell'istituto mutuante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Proc. Civ. art. 598, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 55 CORTE COST., Legge 06/06/1991 num. 175 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)