Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 15/06/1994 (Rv. 487077 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - Limiti | Azione esecutiva individuale - Inizio o prosecuzione da parte di un istituto di credito fondiario - Partecipazione di questo alla distribuzione della somma ricavata - Preventiva insinuazione al passivo fallimentare - Necessità - Esclusione - Crediti insinuati - Prevalenza su quello dell'istituto mutuante - Dimostrazione - Onere del curatore.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - Limiti
Nell'azione esecutiva individuale, iniziata o proseguita durante il fallimento del debitore, da un istituto di credito fondiario, secondo le disposizioni eccezionali di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge 6 giugno 1991, n. 175 (abrogata soltanto a far data dall'1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al d.P.R. 1 settembre 1993, n. 385 e recante la revisione della normativa in tema di credito fondiario), il cui art. 17, anche per i prestiti concessi in base alla medesima legge, richiama la disciplina del procedimento esecutivo risultante dal succitato R.D. del 1905 - non è necessario che, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, l'Istituto creditore si sia previamente insinuato al passivo fallimentare, in quanto, proseguendo l'esecuzione individuale anche dopo la vendita dell'immobile pignorato, alla distribuzione del ricavato devono applicarsi le regole proprie di tale forma di esecuzione (art. 42 T.U. n. 646 del 1905, fatto salvo dall'art. 51 legge fallimentare), con la conseguenza che incombe al curatore del fallimento del debitore - in sede di esame del progetto di distribuzione o nella fase di contestazione dello stesso (artt. 596, 598 e 512 cod. proc civ.) - dimostrare che i crediti insinuati prevalgono, in tutto o in parte, in ragione del grado della loro prelazione, su quello dell'Istituto mutuante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Proc. Civ. art. 598, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)