Sez. L, Sentenza n. 1652 del 14/02/1987 (Rv. 451050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - PREPOSIZIONE AD UN NUCLEO ORGANIZZATIVO - INSUFFICIENZA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CONFRONTO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE ATTRIBUITA AD ALTRO DIPENDENTE INCARICATO DI IDENTICHE MANSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - PREPOSIZIONE AD UN NUCLEO ORGANIZZATIVO - INSUFFICIENZA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CONFRONTO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE ATTRIBUITA AD ALTRO DIPENDENTE INCARICATO DI IDENTICHE MANSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
La qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa e di discrezionalità, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale e delle esigenze collegate alla struttura e alla funzionalità dell'azienda, di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l'attività di essa ed a quella dei rami o dei settori in cui si articola, con l'apporto di un autonomo contributo all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'azienda stessa; consegue che non è sufficiente la preposizione a ad un nucleo organizzativo, anche se formato da più uffici o reparti con compiti circoscritti al medesimo, dovendo, anche in tal caso, l'attività del dirigente essere caratterizzata, secondo un criterio essenzialmente qualitativo, dalla sua idoneità ad influenzare l'andamento dell'intera azienda o di una sua ramificazione autonoma. A tal fine l'attribuzione concreta della qualifica di dirigente non può prescindere dalle Disposizioni della contrattazione collettiva al riguardo applicabile, senza potersi fondare soltanto sulla attribuzione di quella qualifica a favore di altro dipendente incaricato di identiche mansioni, dovendosi, in ogni caso, procedere ad una valutazione di riconducibilità delle mansioni accertate alle previsioni contrattuali, e cioè ad una valutazione basata sull'interpretazione degli Atti secondo i criteri di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ., nonché sulla corretta comparazione delle dette previsioni con le concrete, correlative, situazioni. (V 5934/84, mass n 437594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)