Sez. 6, Sentenza n. 655 del 14/02/1997 Cc. (dep. 29/04/1997) Rv. 207471 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Associazione a delinquere di stampo mafioso - Indicazione dell'appartenenza di un soggetto ad una associazione mafiosa con compiti di controllo del territorio proveniente da persona inserita in un gruppo criminale contrapposto e rivale - Indizio "grave" idoneo a giustificare una misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso la dichiarazione proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa secondo la quale un soggetto è inserito nell'altra associazione contrapposta, rivale della propria, e svolge per essa funzioni di controllo del territorio, sebbene debba essere valutata con i criteri propri dell'informazione fornita da un estraneo e non come chiamata in correità, costituisce un indizio consistente nei confronti della persona indicata, ma non sufficientemente grave da giustificare l'adozione di una misura restrittiva. Infatti l'attribuzione a taluno della qualità di appartenente ad associazione di stampo mafioso, per assumere il carattere di indizio "grave", deve essere accompagnata da concreti elementi di fatto e di condotta, idonei a storicizzare l'accusa. In caso contrario detta affermazione si riduce ad un mero giudizio soggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)