Sez. 1, Sentenza n. 5466 del 18/04/1995 Cc. (dep. 12/05/1995) Rv. 201649 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione di stampo mafioso - Attribuzione della qualifica di "uomo d'onore" da parte di un collaboratore di giustizia - Valore probatorio - Sussistenza - Applicazione dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Ricostruzione del tessuto di relazioni dell'accusato - Rilevanza di fini delle prove dell'"affectio societatis" - Validità - Necessità della stretta inerenza ai comportamenti tipici indicati dalla norma - Esclusione - Necessità del collegamento con uno dei reati fine - Esclusione.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" ad un soggetto, finché emerge e resta nell'ambito del procedimento in cui il collaboratore di giustizia riferisce tale qualifica, ha valore di una "notitia criminis" al pari di ogni altra e deve essere approfondita come tutte, ma quando viene introdotta nel processo a carico dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio, purché esse trovino in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis" anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)