Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Indicazione delle fonti informative comprovanti i fatti allegati - Necessità - Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonchè delle vicende e delle criticità che attingono alla sua sfera personale, onere che richiede un grado minore di specificità solo ove si paventi il rischio di cui all'art. 14, lett. c) del d. lgs.n. 251 del 2007.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)