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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6185 del 01/03/2023 (Rv. 667019 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Presupposti - Ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato - Piena integrazione nel territorio nazionale e sradicamento nel paese di origine - Giudizio di non credibilità su episodi di violenza subiti nel paese di origine - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667019-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità,

imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)