Sez. L - , Sentenza n. 19192 del 14/06/2022 (Rv. 664926 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Retribuzione di posizione organizzativa - Trattamento accessorio - Malattia - Decurtazione ai sensi dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Applicazione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
La retribuzione di posizione organizzativa costituisce un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ne consegue che, in caso di assenza per malattia, è applicabile la decurtazione prevista dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, fatto salvo, per le sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 71 CORTE COST., Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)