Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30344 del 14/10/2022 (Rv. 665809 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Indennità per specifiche responsabilità - Componente fissa del trattamento retributivo fondamentale - Esclusione - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
L'indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo.
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1999 art. 17 lett. F, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 36, Contr. Coll. 09/05/2006 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)